Pubblicato il 9 Maggio 2024

L’articolo 1882 del codice civile definisce l’assicurazione come “il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

La funzione del contratto è, dunque, l’eliminazione di un rischio, o meglio, il suo trasferimento ad un’impresa autorizzata che, a fronte del pagamento del premio da parte dell’assicurato, si assume l’onere di pagare una somma al verificarsi del danno specificato nel contratto.

Le assicurazioni si possono dividere in due categorie:

  • assicurazioni contro i danni
  • assicurazioni sulla vita

Fanno parte della prima categoria le assicurazioni che proteggono il patrimonio della persona, mentre con l’assicurazione sulla vita, nelle sue varie forme, l’assicurato mira a predisporre una tutela economica al verificarsi di un evento relativo alla propria vita.