Con una polizza “malattia” è possibile garantirsi il rimborso delle spese sostenute per cure, degenze ospedaliere ed interventi chirurgici che siano conseguenza di un infortunio o di una malattia.

Questo tipo di prodotto nasce come alternativa o integrazione alle prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale e può prevedere le seguenti garanzie:

La polizza comprende le seguenti garanzie:

  • il rimborso spese mediche riguarda il rimborso delle spese sostenute:

    • per il ricovero in case di cura pubbliche o private, reso necessario per malattia o infortunio (rette di degenza)
    • per un intervento chirurgico, anche senza ricovero, reso necessario per malattia o infortunio, ed effettuato in case di cura, pubbliche o private (onorari dei medici e costi della sala operatoria)
  • le visite specialistiche e l’alta diagnostica, garantisce il rimborso delle spese sostenute per determinati esami specialistici, anche quando non vi sia ricovero.

  • la diaria, che garantisce il pagamento di un’indennità per ogni giorno di inabilità e può essere estesa al caso di degenza dopo il ricovero o al caso di ingessatura.

  • Contrariamente  a quanto avviene per tutte le altre coperture assicurative, la cui decorrenza ha effetto dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del contratto, l’assicurazione malattia prevede generalmente  le seguenti carenze, periodi, cioè, di inoperatività della garanzia:

    • nessuna per il caso di infortunio
    • 30 giorni per il caso di ricovero dovuto a  malattia o ad intervento chirurgico
    • 300 giorni per il parto e per le malattie da gravidanza. Non rientrano comunque in garanzia, oltre ad alcune specifiche  patologie espressamente escluse dai patti di polizza, le malattie insorte e diagnosticate prima della stipulazione del contratto, malattie che devono essere necessariamente dettagliate nell’apposito questionario medico che l’assicuratore richiede sia compilato dall’assicurando prima di prestare la copertura assicurativa.

In alcuni casi il contratto può prevedere che l’assicurato possa far ricorso a strutture sanitarie convenzionate con la compagnia: in questo caso l’assicuratore subentra direttamente nel pagamento di quanto contrattualmente previsto, evitando quindi all’assicurato stesso di anticipare le spese e di dover attendere il relativo rimborso.

Generalmente, in presenza di alcune circostanze o eventi, la compagnia fissa dei limiti alla copertura, ossia una scoperto e una franchigia.

Presa coscienza dell’esatta copertura assicurativa attraverso una attenta lettura dei patti contrattuali, in particolare per i rischi esclusi dalla garanzia, è opportuno compilare con la massima attenzione il questionario medico (o anamnestico) fornendo risposte chiare ed esaurienti. Non bisogna dimenticare eventuali piccole patologie sottoposte a trattamento farmacologico al fine di non vedere compromessa, al momento del bisogno, l’operatività della garanzia (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

Occorre tener presente che, contrariamente a quanto previsto dai patti contrattuali, alcune forme patologiche già escluse possono essere comprese in garanzia mediante un sovrappremio; parlatene con l’assicuratore e, valutata l’opportunità di sostenere l’eventuale maggior costo del contratto, chiedete che siano apportate le necessarie deroghe al contratto.