Con la stipula di una polizza infortuni è possibile garantirsi un capitale in caso di decesso o un risarcimento per i danni conseguenti a una disgrazia accidentale dalla quale derivi una limitazione, anche parziale e temporanea, della propria integrità fisica e, di conseguenza, la perdita o la limitazione della capacità lavorativa.

E’ un prodotto indicato per chi dispone di un reddito dipendente dalle proprie condizioni di salute oppure per chi rappresenta la principale fonte di reddito per la famiglia.

La polizza infortuni comprende le seguenti garanzie:

  • il caso morte, che rappresenta la massima gravità dell’evento. Per questo motivo il capitale assicurato dovrà corrispondere a circa 6 volte il reddito lordo annuo dell’interessato.
    E’ stabilito, infatti, che mediamente una famiglia tipo composta da padre e madre lavoranti e due figli studenti, impiega circa 6 anni a riassestare le condizioni economiche e di approvvigionamento del reddito dal momento del decesso di uno dei due genitori

  • il capitale invalidità permanente deve corrispondere a circa 1,5 volte il capitale “morte”. Questo perché, soprattutto in caso di eventi particolarmente importanti, l’infortunio può, oltre che limitare la capacità produttiva di reddito, anche aumentare le spese per necessità di assistenza e terapie

  • l’inabilità temporanea garantisce il mancato guadagno giornaliero per brevi periodi, riferito cioè ad infortuni con lievi conseguenze, in particolare quelli che non producono invalidità permanente

  • la diaria da ricovero garantisce all’assicurato il pagamento di una indennità in caso di ricovero con pernottamento presso un istituto di cura

  • il rimborso delle spese mediche è una garanzia che opera “a rimborso” a differenza delle precedenti che sono “indennitarie”. Con questa l’assicurato si tutela contro gli eventuali maggiori costi dovuti al ricorso a strutture mediche private per la cura e le terapie conseguenti all’infortunio. In questo caso non esistono dei parametri corretti cui fare riferimento in quanto le spese sostenute sono proporzionate agli interventi e alla gravità dell’eventuale danno e non alle condizioni della persona